Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014

In vigore dal 31 ott 2014
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2015»; 2) all', paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles). Non possono più essere presentate domande di titoli d'importazione: a) per l'anno 2014, dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2014; b) per l'anno 2015, dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2015.» 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Validità dei titoli d'importazione Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del sua rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014 per l'anno 2014 e il 31 dicembre 2015 per l'anno 2015.» 4) L'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
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