Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

In vigore dal 31 ott 2014
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Periodo contingentale 1.   I contingenti tariffari all'importazione di cui all', paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente: a) 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; b) 25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno; c) 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; d) 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.» . 2) L'articolo 3 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Domanda di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2014»; b) al paragrafo 8 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014». 3) È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015 1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all', paragrafo 2. 2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3.   Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice NC 0203 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento. 4.   Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 5.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine. 6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione. 8.   I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.» . 4) L'articolo 4 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»; b) al paragrafo 9 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014». 5) È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all', paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2.   Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1) è rispettato. 3.   Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all', paragrafo 1. 4.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione. 5.   I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione. 6.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. 7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano: a) nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”; b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II. 8.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 9.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015. (*1)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).» " 6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 10 gennaio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014; b) entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati. 2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» . 7) È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione. 2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati: a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo; b) entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a). 3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» . 8) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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