Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

In vigore dal 31 ott 2014
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Periodo contingentale 1.   I contingenti tariffari all'importazione di cui all', paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente: a) 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; b) 25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno; c) 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; d) 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.» ; 2) il titolo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014» ; 3) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all', paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso del contingente di importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio. 4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”; b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II. 5.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 6.   La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all', paragrafo 2. 7.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione. 8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine. 9.   I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 10.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.» ; 4) l'articolo 4 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014» ; b) al paragrafo 1 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»; 5) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.» ; 6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014; b) entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati. 2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.» ; 7) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato. 2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati: a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 8, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo contingentale 2015; b) entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a). 3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.» ; 8) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
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