Art. 2

In vigore dal 29 ott 2014
1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 597/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
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