Art. 1

In vigore dal 29 ott 2014
1.   Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, utilizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia essere ancora utilizzate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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