Art. 1

In vigore dal 27 ott 2014
All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i carciofi, le zucchine, le arance, le clementine, i mandarini e satsuma, i limoni, le mele e le pere sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.
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