Art. 1

In vigore dal 27 ott 2014
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, alla sezione I, capitolo IV, il punto 18 è sostituto da quanto segue: «18. Se sono destinati a ulteriore trasformazione: a) gli stomachi devono essere sbiancati o puliti; tuttavia, nel caso di stomachi di giovani ruminanti destinati alla produzione di caglio, è necessario soltanto svuotare tali stomachi; b) i visceri devono essere svuotati e puliti; c) le teste e le zampe devono essere scuoiate o scottate e depilate; tuttavia, a condizione che vi sia l'autorizzazione dell'autorità competente, le zampe visibilmente pulite possono essere trasportate in uno stabilimento approvato che effettua le manipolazione successive per la trasformazione delle zampe in alimenti, e in tale stabilimento essere scuoiate o scottate e depilate.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/1137 — Testo vigente | Portale Normativo