Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 375/2014 e le definizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «competenze»: secondo la definizione del documento «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — Un quadro di riferimento europeo» (5), una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, che consenta ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario di contribuire alla fornitura di aiuti umanitari in risposta ai bisogni; b)   «competenze trasversali»: le competenze richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e che non riguardano specificamente gli aiuti umanitari; c)   «competenze specifiche»: le competenze richieste per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e l'assistenza umanitaria in senso più generale; d)   «competenze tecniche»: le competenze risultanti da conoscenze specialistiche rilevanti nel contesto degli aiuti umanitari; e)   «risultati dell'apprendimento»: secondo la definizione di cui al quadro europeo delle qualifiche (6), la descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
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