Art. 1

In vigore dal 24 ott 2014
1.   L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento può essere riportata sugli alimenti immessi sul mercato dell'Unione conformemente alle condizioni fissate nell'allegato stesso. 2.   L'indicazione sulla salute di cui al paragrafo 1 è inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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