Art. 17

Relazione e revisione

In vigore dal 22 ott 2014
Relazione e revisione 1.   Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea e all'Eurogruppo una relazione in merito alla prevista evoluzione della struttura e dell'ammontare dei contributi per le attività di vigilanza. 2.   La BCE effettua una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017.
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