Art. 2

In vigore dal 22 ott 2014
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. L'articolo 125, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nella versione precedente alle modifiche effettuate dall' del presente regolamento, continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici a livello europeo effettuati sino al 31 dicembre 2017.
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