Art. 2
In vigore dal 22 ott 2014
I mangimi inclusi nell'allegato del presente regolamento prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2015 e conformi alla direttiva 2008/38/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino a esaurimento delle scorte. Se destinati ad animali da compagnia, la data indicata nell'ultima frase riguardante tali mangimi è il 12 novembre 2016.
Storico versioni
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