Art. 2

In vigore dal 22 ott 2014
I mangimi inclusi nell'allegato del presente regolamento prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2015 e conformi alla direttiva 2008/38/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino a esaurimento delle scorte. Se destinati ad animali da compagnia, la data indicata nell'ultima frase riguardante tali mangimi è il 12 novembre 2016.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1123:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo