Art. 1

In vigore dal 22 ott 2014
A decorrere dal 16 ottobre 2014 la Lettonia e la Lituania possono versare agli agricoltori anticipi fino al 70 % dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2014, senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1307/2013, purché sia stata effettuata la verifica delle condizioni di ammissibilità conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre 2014 tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti per l'esercizio 2014.
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