Art. 1

Campionamento delle carcasse

In vigore dal 21 ott 2014
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 è così modificato: 1) L' è sostituito dal seguente: « Campionamento delle carcasse 1.   Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito: a) ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata; b) sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi: a) metodo di rilevamento di riferimento di cui all'allegato I, capitolo I; o b) metodo di individuazione equivalente di cui all'allegato I, capitolo II. 2.   Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell'ambito dell'esame post mortem. Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente. 3.   In attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall'operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di equidi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali. In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell'autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che: a) la procedura sia seguita sotto il controllo dell'autorità competente; b) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento; c) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; d) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.» 2) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Condizioni sanitarie per l'importazione 1.   Le carni contenenti muscolatura striata di specie animali che possono essere portatrici di Trichine possono essere importate nell'Unione soltanto se, prima dell'esportazione, sono state sottoposte all'esame per l'individuazione della presenza di Trichine conformemente a norme equivalenti a quelle degli nel paese terzo in cui gli animali sono stati macellati. 2.   Un paese terzo può applicare le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, soltanto se ha informato la Commissione circa l'applicazione di tali deroghe e se figura nell'elenco a tal fine previsto: i) nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di animali vivi della specie suina domestica; o ii) nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di carni fresche di suini domestici; iii) nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per le importazioni di prodotti a base di carne ottenuti esclusivamente da carni o prodotti a base di carne di suini domestici.» 3) L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Documenti 1.   Nel certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi della specie suina domestica conforme al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata, come stabilito all'articolo 8 del presente regolamento. 2.   Nel certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di suini domestici conforme ai modelli POR-X e POR-Y dell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente di un paese terzo dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata equivalenti a quelle stabilite nell'allegato IV del presente regolamento. 3.   Il certificato veterinario conforme ai modelli “POR” dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, che accompagna le partite di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine eseguito in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni. 4.   Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello figura nell'allegato II della decisione 2000/572/CE, che accompagna le partite di preparazioni di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine eseguito in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni. 5.   Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello è riportato nell'allegato III della decisione 2007/777/CE, che accompagna le partite di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine effettuato in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.» 4) All'allegato I, capitolo I, punto 3, il punto IV è sostituito dal seguente: «IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto Nel caso in cui la prova di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta e lama del miscelatore, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinze) deve essere accuratamente decontaminato mediante lavaggio in acqua calda (65 °C-90 °C). Si raccomanda di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne il detergente eventualmente utilizzato durante il lavaggio.» 5) All'allegato I, capitolo II, parte D, punto 3, il punto IV è sostituito dal seguente: «IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto Nel caso in cui la prova dell'agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta e lama del miscelatore, pestello, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinze) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l'attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.» 6) All'allegato I, capitolo II, è aggiunta la seguente parte E: «E.   Test di digestione artificiale per la ricerca in vitro di larve di Trichinella spp nei campioni di carne, Kit PrioCHECK® Trichinella AAD. Tale metodo è considerato equivalente esclusivamente per le analisi sulle carni di suini domestici Il kit PrioCHECK® Trichinella AAD è utilizzato attenendosi alle istruzioni contenute nel relativo manuale d'uso, servendosi di imbuti separatori (Lenz NS 29/32) e di una provetta di vetro da 80 ml.» 7) All'allegato IV, capitolo I, parte A, le lettere da g) a j) sono sostituite dalle seguenti: «g) l'operatore deve garantire che i suini domestici siano identificati in modo che per ciascuno di essi sia possibile la tracciabilità fino all'azienda; h) l'operatore deve garantire che siano introdotti nell'azienda soltanto suini domestici originari e provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata; i) nessun suino domestico ha accesso a strutture esterne a meno che l'operatore non sia in grado di dimostrare all'autorità competente, in base ad un'analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell'accesso all'esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di Trichine nell'azienda stessa; j) nessuno dei suini da allevamento e da produzione, secondo la definizione di cui all', paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, è stato scaricato dopo aver lasciato l'azienda d'origine in un centro di raccolta quale definito all', paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, salvo che il centro di raccolta non soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a i) della presente parte e tutti i suini domestici raggruppati per partite presso il centro di raccolta siano originari e provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata o da comparti ufficialmente riconosciuti.»
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