Art. 3

Esenzioni «de minimis»

In vigore dal 20 ott 2014
Esenzioni «de minimis» In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi: a) per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca industriale di questa specie con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi; b) per il tonno bianco (Thunnus alalunga) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e del 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VIII; c) fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus), sgombro (Scomber scombrus) e suro (Trachurus spp.) nella zona CIEM VIII; d) Nella pesca con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 delle seguenti specie: fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di suro (Trachurus spp.) e sgombro (Scomber scombrus); fino ad un massimo del 2 % nel 2015 e 2016, e dell'1 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:1394:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo