Art. 3
Esenzioni «de minimis»
In vigore dal 20 ott 2014
Esenzioni «de minimis»
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca industriale di questa specie con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi;
b)
per il tonno bianco (Thunnus alalunga) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e del 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VIII;
c)
fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus), sgombro (Scomber scombrus) e suro (Trachurus spp.) nella zona CIEM VIII;
d)
Nella pesca con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 delle seguenti specie: fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di suro (Trachurus spp.) e sgombro (Scomber scombrus); fino ad un massimo del 2 % nel 2015 e 2016, e dell'1 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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