Art. 2

In vigore dal 20 ott 2014
Per quanto riguarda le sostanze attive nei e sui prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del13 maggio 2015: (1) amitrole: tutti i prodotti (2) dinocap: tutti i prodotti eccetto uve da vino e meloni, (3) fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato: tutti i prodotti.
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