Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 20 ott 2014
Misure transitorie
Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 10 maggio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 10 novembre 2014 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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