Art. 1
In vigore dal 20 ott 2014
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche;»
;
2)
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011) o al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014).»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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