Art. 1

In vigore dal 17 ott 2014
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 del medesimo allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:1100:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo