Art. 1
In vigore dal 16 ott 2014
1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:
a)
navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti:
Spagna
2 500 TSL
Grecia
140 TSL
Portogallo
1 060 TSL
b)
navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi:
Spagna
2 900 TSL
Italia
375 TSL
Grecia
225 TSL
c)
tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari:
Spagna
14 unità
Francia
12 unità
Portogallo
2 unità
d)
navi tonniere con lenze e canne:
Spagna
9 unità
Francia
3 unità
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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