Art. 62
Valutazione della domanda
In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione della domanda
1. Ai fini della valutazione di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:
(a)
l'efficacia giuridica e l'opponibilità dei termini dell'impegno in tutte le giurisdizioni pertinenti;
(b)
i termini contrattuali dell'accordo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso o concluderà con le controparti per la messa a disposizione di fondi;
(c)
se del caso, l'atto costitutivo o lo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(d)
se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di procedure per informare le autorità di vigilanza di qualsiasi variazione futura che possa avere l'effetto di ridurre la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri accessori con riferimento a quanto segue:
i)
la struttura o i termini contrattuali dell'accordo;
ii)
lo status delle controparti interessate;
iii)
la recuperabilità dell'elemento dei fondi propri accessori.
2. Le autorità di vigilanza valutano inoltre la conformità all' della direttiva 2009/138/CE tenendo conto della gamma di circostanze in cui l'elemento può essere richiamato per assorbire le perdite.
3. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un metodo con il quale determinare l'importo di ogni elemento dei fondi propri accessori, le autorità di vigilanza valutano se la procedura dell'impresa per convalidare periodicamente il metodo sia appropriata per garantire che i risultati del metodo riflettano continuativamente la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento.
4. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità di vigilanza valutano la domanda di approvazione di fondi propri accessori sulla base dei criteri di cui agli .
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