Art. 369

Aggiornamenti

In vigore dal 10 ott 2014
Aggiornamenti 1.   Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare informazioni sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, esse trasmettono una versione aggiornata di detta relazione. Alla versione aggiornata si applicano gli del presente regolamento. 2.   Fatti salvi i requisiti per la pubblicazione immediata di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi versione aggiornata della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è pubblicata quanto prima possibile dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Aggiornamenti (Art. 369 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo