Art. 352

Valutazione delle condizioni: procedure

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione delle condizioni: procedure 1.   Ai fini del presente capo, per «autorità di vigilanza interessate» si intendono le autorità di vigilanza degli Stati membri nei quali si trova la sede delle imprese figlie per le quali è stata presentata domanda di autorizzazione in conformità degli della direttiva 2009/138/CE. 2.   Se l'impresa madre decide di presentare contestualmente domande in relazione a diverse imprese figlie, tali domande sono considerate congiuntamente dall'autorità di vigilanza del gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate conformemente all' della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-352

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione delle condizioni: procedure (Art. 352 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo