Art. 288
Valutazione di situazioni eccezionalmente avverse
In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione di situazioni eccezionalmente avverse
Per dichiarare l'esistenza di una situazione eccezionalmente avversa avente ripercussioni su imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, come indicato all', paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, l'EIOPA tiene conto di tutti i seguenti fattori e criteri:
(a)
l'impatto di possibili decisioni successive delle autorità di vigilanza di estendere il periodo di risanamento sui mercati finanziari, sulla disponibilità di prodotti di assicurazione e di riassicurazione e sui contraenti e i beneficiari;
(b)
il numero, le dimensioni e la quota di mercato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate dalla situazione eccezionalmente avversa e se le dimensioni e la natura di tali imprese, considerate congiuntamente, possano avere un impatto negativo sui mercati finanziari o sui mercati dell'assicurazione e della riassicurazione;
(c)
i possibili effetti prociclici del ripristino della conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, comprese le vendite di attività nei mercati finanziari in condizioni di stress;
(d)
la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di raccogliere fondi propri aggiuntivi nei mercati finanziari;
(e)
la disponibilità di un mercato attivo per le attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la liquidità di detto mercato;
(f)
la capacità del mercato della riassicurazione di fornire una copertura di riassicurazione o di retrocessione;
(g)
la disponibilità nei mercati finanziari di tecniche di attenuazione del rischio adeguate, compresi strumenti finanziari;
(h)
la disponibilità nei mercati finanziari di altri mezzi per ridurre l'esposizione al rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Storico versioni
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