Art. 225

Comprensione del modello interno

In vigore dal 10 ott 2014
Comprensione del modello interno 1.   L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le altre persone che dirigono effettivamente l'impresa sono in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità di vigilanza, di avere una comprensione globale del modello interno che include la conoscenza di tutto quanto segue: (a) la struttura del modello interno e del modo in cui esso si adatta all'attività ed è integrato nel sistema di gestione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (b) l'ambito di applicazione e le finalità del modello interno e i rischi coperti o non coperti dal modello interno; (c) la metodologia generale applicata nei calcoli del modello interno; (d) i limiti del modello interno; (e) gli effetti di diversificazione presi in considerazione nel modello interno. 2.   Le persone che dirigono effettivamente l'impresa sono in grado di dimostrare una comprensione sufficientemente nel dettaglio delle parti del modello interno utilizzate nel settore per il quale sono responsabili.
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Comprensione del modello interno (Art. 225 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo