Art. 177

Rischio di spread relativo a posizioni verso cartolarizzazioni: disposizioni generali

In vigore dal 10 ott 2014
Rischio di spread relativo a posizioni verso cartolarizzazioni: disposizioni generali 1.   Il requisito patrimoniale SCRsecuritisation per il rischio di spread relativo a posizioni verso cartolarizzazioni è la somma di un requisito patrimoniale per le posizioni verso cartolarizzazioni di tipo 1, un requisito patrimoniale per le posizioni verso cartolarizzazioni di tipo 2 e un requisito patrimoniale per le posizioni verso ricartolarizzazioni. 2.   Le posizioni verso cartolarizzazioni di tipo 1 comprendono le posizioni verso cartolarizzazioni conformi a tutti i seguenti criteri: (a) la posizione è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore; (b) la cartolarizzazione è quotata in un mercato regolamentato di un paese membro del SEE o dell'OCSE, o è ammessa alla negoziazione in una sede di negoziazione organizzata che offra un mercato attivo e di dimensioni considerevoli per le vendite a fermo avente le seguenti caratteristiche: i) larghezza e spessore del mercato dimostrati da bassi differenziali tra quotazione di vendita e quotazione di acquisto, elevato volume di negoziazioni e gran numero di partecipanti al mercato registrati negli anni precedenti; ii) presenza di un'infrastruttura di mercato robusta; (c) la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione; a tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (enforcement notice) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (acceleration notice), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo; (d) le esposizioni sottostanti sono state acquisite dalla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) di cui all', paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013 in una maniera opponibile a qualsiasi terzo e sono poste al di fuori del potere di intervento del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) e dei suoi creditori, anche in caso di insolvenza del venditore; (e) al trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti non devono applicarsi disposizioni restrittive in tema di revocatoria (clawback) nella giurisdizione in cui ha sede il venditore (cedente, promotore o prestatore originario); sono incluse tra tali disposizioni, tra l'altro, le norme ai cui sensi la vendita delle esposizioni sottostanti può essere invalidata dal liquidatore del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore, oppure le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare tale invalidazione solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell'insolvenza del venditore; (f) l'amministrazione delle esposizioni sottostanti è disciplinata da un accordo sul servizio del debito comprensivo di disposizioni sulla continuità del servizio del debito che assicurano almeno che l'inadempimento o l'insolvenza del gestore (servicer) non conduca ad un'interruzione di tale servizio; (g) la documentazione riguardante la cartolarizzazione comprende disposizioni sulla continuità che assicurano almeno, ove applicabile, la sostituzione delle controparti nelle operazioni in strumenti derivati e dei fornitori di liquidità in caso di loro inadempimento o insolvenza; (h) la posizione verso una cartolarizzazione è garantita da un pool di esposizioni sottostanti omogenee, appartenenti tutte a una sola delle seguenti categorie o da un pool di esposizioni sottostanti omogenee che combina prestiti su immobili residenziali di cui ai punti i) e ii): i) prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado concessi a persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale, purché sia soddisfatta una delle due condizioni seguenti: — i prestiti compresi nel pool soddisfano in media il requisito relativo al rapporto prestito/valore di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013; — la legislazione nazionale dello Stato membro di origine del prestito limita, con un tetto al rapporto prestito/reddito, l'importo che può essere concesso al mutuatario nel quadro di un prestito su immobili residenziali e tale Stato membro ha notificato la predetta legislazione alla Commissione e all'EIOPA. Il tetto al rapporto prestito/reddito è calcolato sul reddito annuo lordo del mutuatario, tenuto conto delle imposte da lui dovute e degli altri impegni cui questi è soggetto nonché del rischio di variazione del tasso di interesse nell'arco del periodo di durata del prestito. Per ciascun prestito per immobili residenziali contenuto nel pool, la percentuale del reddito lordo del mutuatario spendibile per il servizio del prestito, comprensiva di capitale, interessi e commissioni, non supera il 45 %; ii) prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché soddisfino i requisiti relativi alla copertura con garanzie collaterali di cui a detto paragrafo e rispettino in media il requisito del rapporto prestito/valore di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali diverse dall'acquisizione o dallo sviluppo di immobili non residenziali, purché, al momento dell'emissione della cartolarizzazione, almeno l'80 % dei mutuatari all'interno del pool, in termini di saldo di portafoglio, siano imprese di piccole e medie dimensioni e che nessuno dei mutuatari sia un ente ai sensi dell', paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) prestiti per veicoli e leasing di veicoli a motore o rimorchi di cui all', punti 11 e 12, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), trattori agricoli o forestali di cui alla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), motocicli o tricicli di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o veicoli cingolati di cui all', paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Tali prestiti o leasing possono comprendere prodotti accessori di assicurazione e servizi connessi oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing compresi nel pool sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà; v) prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico; (i) la posizione non è verso una ricartolarizzazione o una cartolarizzazione sintetica di cui all', punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013; (j) le esposizioni sottostanti non comprendono strumenti finanziari trasferibili o prodotti derivati, ad eccezione degli strumenti finanziari emessi dalla SSPE stessa o da altre parti nell'ambito della struttura di cartolarizzazione e dei derivati utilizzati a copertura del rischio valutario e del rischio di tasso di interesse; (k) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'inserimento nel pool delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni verso debitori di affidabilità creditizia deteriorata (o, ove applicabile, garanti di affidabilità creditizia deteriorata), dove per debitore (o garante) con affidabilità creditizia deteriorata si intende un debitore (o garante) che: i) ha dichiarato fallimento o ha concordato con i propri creditori la cancellazione o la rinegoziazione del debito, o ha visto un giudice riconoscere ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di concessione del credito; ii) è iscritto in un registro ufficiale di persone con referenze creditizie negative; iii) ha una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio significativo di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente, rispetto al rischio rappresentato dal debitore medio della stessa tipologia di prestito nella stessa giurisdizione; (l) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'inserimento nel pool delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; (m) il rimborso della posizione verso una cartolarizzazione non è strutturato in modo tale da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti; tuttavia ciò non impedisce che tali esposizioni siano successivamente rinnovate o rifinanziate; (n) quando la cartolarizzazione è stata creata senza periodo rotativo o il periodo rotativo si è concluso ed è stata avviata un'azione esecutiva (enforcement notice) o, se applicabile, è stata notificata una messa in mora (acceleration notice), gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione mediante rimborso sequenziale di tali posizioni evitando che quantitativi consistenti di contante siano bloccati nella SSPE a ciascuna data di pagamento; (o) quando la cartolarizzazione è stata creata con un periodo rotativo, la documentazione sull'operazione prevede adeguati eventi che determinano il rimborso anticipato, tra i quali rientrano quanto meno: i) il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti; ii) la mancata generazione di nuove esposizioni sottostanti sufficienti di qualitàcreditizia almeno simile; iii) il verificarsi di un evento collegato ad insolvenza riguardante il cedente o il gestore (servicer); (p) quando la cartolarizzazione è stata emessa, i debitori (o, se del caso, i garanti) hanno effettuato almeno un pagamento, tranne quando la cartolarizzazione è garantita dalle linee di credito di cui alla lettera h), punto v), del presente paragrafo; (q) in caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali di cui alla lettera h), punto i) o ii), il pool di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che l'informazione fornita poteva non essere verificata dal prestatore; (r) in caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali di cui alla lettera h), punto i) o ii), la valutazione dell'affidabilità creditizia del debitore soddisfa i requisiti di cui all', paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o requisiti equivalenti in paesi extra-UE; (s) in caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti per veicoli o leasing di veicoli a motore, prestiti al consumo e linee di credito di cui alla lettera h), punto v), del presente paragrafo, la valutazione dell'affidabilità creditizia del debitore soddisfa i requisiti di cui all' della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o requisiti equivalenti in paesi extra-UE; (t) se l'emittente, il cedente o il promotore della cartolarizzazione ha sede nell'Unione, soddisfa i requisiti di cui alla parte 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai sensi dell'articolo 8 ter del regolamento (UE) n. 1060/2009, pubblica informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle esposizioni sottostanti, la struttura dell'operazione, i flussi di cassa ed eventuali garanzie reali a sostegno delle esposizioni, nonché qualsiasi informazione necessaria per la realizzazione di prove di stress complete e ben documentate da parte degli investitori; se l'emittente, il cedente o il promotore è stabilito al di fuori dell'Unione, al momento dell'emissione e poi periodicamente mette a disposizione degli investitori potenziali e reali, nonché delle autorità di regolamentazione, dati completi in merito al prestito conformi agli standard generalmente accettati dai partecipanti al mercato. 3.   Le posizioni verso cartolarizzazioni di tipo 2 comprendono tutte le posizioni verso cartolarizzazioni che non sono classificate come posizioni verso cartolarizzazioni di tipo 1 e non sono posizioni verso ricartolarizzazioni. 4.   Nonostante il paragrafo 2, le cartolarizzazioni emesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 se soddisfano soltanto i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d), h), i) e j). Quando le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera h), punto i), alle cartolarizzazioni in questione non si applica nessuna delle due condizioni relative al rapporto prestito/valore e prestito/reddito di cui a tale punto. 5.   Nonostante il paragrafo 2, una posizione verso una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera h), punto i) che non soddisfano il requisito prestito/valore medio né il requisito prestito/reddito di cui a tale punto costituisce una posizione verso una cartolarizzazione di tipo 1 fino al 31 dicembre 2025, purché siano rispettati tutti i requisiti seguenti: (a) la cartolarizzazione è stata emessa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; (b) le esposizioni sottostanti comprendono prestiti su immobili residenziali che sono stati concessi ai mutuatari prima dell'applicazione della legislazione nazionale che prevede un limite prestito/reddito; (c) le esposizioni sottostanti non comprendono prestiti su immobili residenziali che sono stati concessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettano il requisito del rapporto prestito/reddito di cui al paragrafo 2, lettera h), punto i).
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