Art. 142

Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all', paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali: (a) il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata; (b) il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata; (c) il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa. 2.   Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'incremento dei tassi di esercizio delle opzioni non supera il 100 % e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. 3.   Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, il calo dei tassi di esercizio delle opzioni non supera i 20 punti percentuali e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un calo delle riserve tecniche senza il margine di rischio. 4.   Le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti: (a) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione; (b) tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa. Ai fini della lettera b), le variazioni del tasso di esercizio delle opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano al tasso corrispondente al mancato esercizio dell'opzione pertinente. 5.   Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti: (a) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di riassicurazione; (b) i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di assicurazione sottostanti ai contratti di riassicurazione; (c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il diritto dei potenziali contraenti di non concludere detti contratti di assicurazione o di riassicurazione. 6.   Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una combinazione dei seguenti eventi istantanei: (a) la cessazione del 70 % delle polizze di assicurazione che rientrano nell'ambito delle operazioni di cui all', paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), della direttiva 2009/138/CE la cui cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: i) il contraente non è una persona fisica e la cessazione della polizza non è soggetta all'approvazione dei beneficiari del fondo pensione; ii) il contraente è una persona fisica che opera a vantaggio dei beneficiari della polizza, tranne qualora sussista un rapporto di parentela tra la persona fisica e i beneficiari o qualora la polizza sia sottoscritta a fini di pianificazione di proprietà private o successione e il numero dei beneficiari della polizza non sia superiore a 20; (b) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione diverse da quelle di cui alla lettera a) la cui cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio; (c) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche. Gli eventi di cui al primo comma si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui alla lettera a) si applica ai contratti di assicurazione sottostanti. Al fine di determinare la perdita dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione qualora si verifichino gli eventi di cui alle lettere a) e b), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza. 7.   Qualora il requisito patrimoniale più elevato tra quelli citati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, e il più elevato dei corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento non si basino sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all', paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo per il quale lo scenario sottostante dà luogo al corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento.
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