Art. 139

Sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità di cui all', paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla combinazione delle seguenti variazioni permanenti istantanee: (a) un incremento del 35 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi all'invalidità e alla morbilità nei 12 mesi successivi; (b) un incremento del 25 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi all'invalidità e alla morbilità per tutti i mesi dopo i 12 mesi successivi; (c) un calo del 20 % dei tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per i 12 mesi successivi e per tutti gli anni seguenti.
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Sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità (Art. 139 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo