Art. 3

In vigore dal 10 ott 2014
Prima di procedere al pagamento, l'Italia effettua controlli amministrativi e materiali completi per accertare la conformità al presente regolamento. In particolare, le autorità italiane: a) verificano l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di sostegno; b) verificano l'ammissibilità delle uova e degli animali per i quali è stata presentata domanda di sostegno; c) verificano i quantitativi di uova e animali ammissibili al sostegno; d) verificano, per ciascun operatore ammissibile, la superficie di produzione effettiva interessata dal calo di produzione dovuto a misure di biosicurezza e la relativa durata.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1071 — Testo vigente | Portale Normativo