Art. 3
In vigore dal 10 ott 2014
Prima di procedere al pagamento, l'Italia effettua controlli amministrativi e materiali completi per accertare la conformità al presente regolamento.
In particolare, le autorità italiane:
a)
verificano l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di sostegno;
b)
verificano l'ammissibilità delle uova e degli animali per i quali è stata presentata domanda di sostegno;
c)
verificano i quantitativi di uova e animali ammissibili al sostegno;
d)
verificano, per ciascun operatore ammissibile, la superficie di produzione effettiva interessata dal calo di produzione dovuto a misure di biosicurezza e la relativa durata.
Storico versioni
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