Art. 6

Contributo finanziario dei consigli consultivi

In vigore dal 9 ott 2014
Contributo finanziario dei consigli consultivi 1.   Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ciascun consiglio consultivo offre un'indennità supplementare ai pescatori che rappresentano le organizzazioni della flotta artigianale per la loro efficace partecipazione ai propri lavori. Tali indennità sono debitamente giustificate per ciascun caso. 2.   Se invitano osservatori di paesi terzi secondo quanto previsto nell'allegato III, punto 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 1380/2013, i consigli consultivi possono contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno di tali osservatori alle stesse condizioni applicate ai propri membri.
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