Art. 3
Entrata in funzione dei nuovi consigli consultivi
In vigore dal 9 ott 2014
Entrata in funzione dei nuovi consigli consultivi
1. Le organizzazioni del settore e gli altri gruppi di interesse che intendono partecipare ai lavori di uno dei consigli consultivi di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 presentano alla Commissione una domanda congiunta riguardante l'entrata in funzione del rispettivo consiglio consultivo. La domanda congiunta è compatibile con gli obiettivi e i principi della politica comune della pesca enunciati nel regolamento (UE) n. 1380/2013, e in particolare nell'articolo 43, paragrafo 1, e nell'allegato III, e comprende:
a)
una dichiarazione degli obiettivi;
b)
i principi di funzionamento;
c)
il regolamento interno;
d)
un elenco delle organizzazioni del settore e di altri gruppi di interesse.
2. La Commissione verifica che la domanda congiunta sia compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare dell'allegato III, e con le disposizioni del presente regolamento, e la trasmette agli Stati membri interessati entro due mesi dal ricevimento. La Commissione può proporre modifiche alla domanda congiunta per garantire il rispetto di tutti i requisiti di cui al presente articolo.
3. Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è firmata dalle organizzazioni rappresentative del settore e da altri gruppi d'interesse e informano la Commissione del loro accordo entro un mese dal ricevimento della domanda congiunta. Sulla base delle osservazioni formulate dagli Stati membri, la Commissione può chiedere ulteriori modifiche o chiarimenti.
4. La Commissione pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione concernente l'entrata in funzione di ogni nuovo consiglio consultivo. Tale pubblicazione è effettuata soltanto una volta che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 1. Il consiglio consultivo entra in funzione alla data indicata nella comunicazione, che non può essere anteriore alla data della sua pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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