Art. 1
In vigore dal 3 ott 2014
1. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte I dell'allegato al presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 69, paragrafo 3, e all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte II dell'allegato al presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2014 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nella parte III dell'allegato al presente regolamento.
4. Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, per coprire il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nella parte IV dell'allegato al presente regolamento.
5. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 72, lettera b), e all'articolo 125, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte V dell'allegato al presente regolamento.
6. I massimali di bilancio per il 2014 per il regime di pagamento unico, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VI dell'allegato al presente regolamento.
7. Le dotazioni finanziarie annuali per il 2014 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle indicate nella parte VII dell'allegato al presente regolamento.
8. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VIII dell'allegato al presente regolamento.
9. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte IX dell'allegato al presente regolamento.
10. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte X dell'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:1044:oj#art-1