Art. 7

Equivalenza delle omologazioni alternative

In vigore dal 1 ott 2014
Equivalenza delle omologazioni alternative 1.   Le autorità nazionali riconoscono le omologazioni alternative come equivalenti ad un'omologazione a norma del presente regolamento in conformità all'allegato IV. 2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al primo comma, per il riconoscimento di un'omologazione alternativa come equivalente a un'omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore garantisce un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, come richiesto al capo XV del regolamento (UE) n. 167/2013 e nel corrispondente atto delegato.
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