Art. 7

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

In vigore dal 29 set 2014
Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori 1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per effettuare operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione con riguardo ai prodotti di cui all', paragrafo 2, e nel corso del periodo di cui all', paragrafo 3. In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni: (a) il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio; (b) le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione; (c) la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie. 2.   Gli importi dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 2. 3.   I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti. 4.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo. 5.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.
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