Art. 3
Luogo dell'informativa
In vigore dal 29 set 2014
Luogo dell'informativa
Gli enti possono rendere pubblici i valori degli indicatori specificati nel modello di cui all'allegato del presente regolamento con il mezzo che decidono di utilizzare per rendere pubbliche le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 434 dello stesso regolamento.
Se i valori degli indicatori non sono inclusi nel mezzo di cui al primo comma, il G-SII fornisce il riferimento diretto all'informativa completata sul suo sito web o al mezzo con il quale sono resi disponibili.
Dopo l'informativa da parte dei G-SII le autorità competenti inviano, senza indebito ritardo, all'ABE i modelli compilati a fini di centralizzazione sul sito web di quest'ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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