Art. 1

In vigore dal 26 set 2014
Il regolamento (UE) n. 73/2010 è così modificato: (1) L'articolo 3 è così modificato: a) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7) “pacchetto integrato di informazioni aeronautiche” (di seguito “IAIP”): un pacchetto su supporto cartaceo o elettronico costituito dai seguenti elementi: a) pubblicazioni di informazione aeronautica (di seguito “AIP”), comprese le modifiche; b) supplementi alle AIP; c) la NOTAM di cui al punto 17 e i bollettini con le informazioni pre-volo; d) circolari di informazione aeronautica; e e) liste di controllo ed elenchi di NOTAM valide» ; b) il punto 8) è sostituito dal seguente: «8) “dati relativi agli ostacoli”, i dati relativi a tutti gli oggetti fissi (provvisori o permanenti) e mobili, o loro parti, situati in un'area destinata al movimento dell'aeromobile sulla superficie o che si estendono al di sopra di una superficie definita destinata a proteggere l'aeromobile in volo o che sono situati fuori da tali superfici definite e sono ritenuti un rischio per la navigazione aerea;» c) il punto 10) è sostituito dal seguente: «10) “dati di mappatura degli aerodromi”, dati raccolti al fine di redigere informazioni di mappatura degli aerodromi;» d) il punto 13) è sostituito dal seguente: «13) “fornitore di servizi di informazione aeronautica”: l'organismo responsabile di fornire un servizio di informazione aeronautica, certificato a norma dei requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione;» e) il punto 24) è sostituito dal seguente: «24) “dati critici”, dati classificati alla lettera c) della classificazione dell'integrità di cui all'allegato 15, capo 1, sezione 1.1 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale (in appresso la convenzione di Chicago);» f) il punto 25) è sostituito dal seguente: «25) “dati essenziali”, dati classificati alla lettera b) della classificazione dell'integrità di cui all'allegato 15, capo 1, sezione 1.1 della convenzione di Chicago;» (2) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le parti di cui all', paragrafo 2, assicurano inoltre che il personale responsabile delle attività relative alla fornitura di dati aeronautici o informazioni aeronautiche sia adeguatamente formato, competente e autorizzato a svolgere le mansioni richieste.» (3) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le parti di cui all', paragrafo 2, istituiscono e mantengono un sistema di gestione della qualità relativo alle attività legate alla fornitura di dati aeronautici e informazioni aeronautiche, in conformità ai requisiti dell'allegato VII, parte A.» (4) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. (5) l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. (6) L'allegato XI è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
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