Art. 1
In vigore dal 26 set 2014
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dall'8 al 14 settembre 2014 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2014/2015 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.
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