Art. 2

In vigore dal 23 set 2014
1)   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2008/577/CE, quale modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', purché: — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione, — siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento, e — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. 2)   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale: — ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure — laddove la Commissione ritiri l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.
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