Art. 2
In vigore dal 23 set 2014
1) Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2008/577/CE, quale modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', purché:
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siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione,
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siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento, e
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le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.
2) All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:
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ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure
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laddove la Commissione ritiri l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.
Storico versioni
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