Art. 5

Riconoscimento dei verbali di prova elaborati in base ai codici OCSE ai fini dell'omologazione UE

In vigore dal 19 set 2014
Riconoscimento dei verbali di prova elaborati in base ai codici OCSE ai fini dell'omologazione UE Conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 167/2013, i verbali di prova elaborati in base ai codici OCSE di cui all'allegato II del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'omologazione UE in alternativa al verbale di prova elaborato in base al presente regolamento.
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Riconoscimento dei verbali di prova elaborati in base ai codici OCSE ai fini dell'omologazione UE (Art. 5 Regolamento (UE) 2014/1322) — Testo vigente | Portale Normativo