Art. 1

In vigore dal 11 set 2014
La parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue: 1) nel capitolo 8 la nota complementare 1 è sostituita dalla seguente: «1. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*1) — e moltiplicato per il fattore 0,95. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).» " ; 2) nel capitolo 20 la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente: «2. a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — e moltiplicato per il fattore: — 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80 , 2008 93 , 2008 97 e 2008 99 , — 0,95 per i prodotti delle altre voci. b) L'espressione “valore Brix” utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.» ; 3) nel capitolo 20 la nota complementare 6 è sostituita dalla seguente: «6. Per “succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato” (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71 ), si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — non è inferiore a 50,9 %.»
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