Art. 3

In vigore dal 10 set 2014
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli alimenti contenenti esteri dell'acido montanico (E 912) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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