Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 4 set 2014
Sanzioni
1. Se l'autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un richiedente per l'attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per l'attribuzione del diritto, l'autorità competente esclude il richiedente dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.
2. L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all'autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
3. L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (7) si applicano mutatis mutandis.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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