Art. 1
Indici azionari ai fini dell'applicazione dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 4 set 2014
Indici azionari ai fini dell'applicazione dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'elenco degli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:945:oj#art-1