Art. 1

Indici azionari ai fini dell'applicazione dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 4 set 2014
Indici azionari ai fini dell'applicazione dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013 L'elenco degli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato.
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