Art. 1
In vigore dal 2 set 2014
È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di biciclette e di altri velocipedi (compresi i tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92) spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Cambogia, Pakistan e Filippine, eludano le misure istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:938:oj#art-1