Art. 1

In vigore dal 21 ago 2014
Al capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 2: «2. Ai fini delle sottovoci della NC di cui al terzo comma, il termine “filetti” comprende anche i “loins”, vale a dire le strisce di carne che costituiscono la parte superiore o inferiore, destra o sinistra di un pesce, purché ne siano stati asportati la testa, i visceri, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (colonna vertebrale o spina dorsale, spine ventrali o costali, spina branchiale o staffa, ecc.). La classificazione di tali prodotti come filetti non è pregiudicata dal fatto che siano tagliati in pezzi, a condizione che possano essere identificati come pezzi ottenuti da filetti. Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano ai seguenti pesci: a) tonno (del genere Thunnus) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 87 00 , b) pesce spada (Xiphias gladius) delle sottovoci NC 0304 45 00 e 0304 84 00 , c) marlin, pesce vela e pesce lancia (della famiglia Istiophoridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 90 , d) squali oceanici (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famiglia Alopiidae; Rhincodon typus; famiglia Carcharhinidae; famiglia Sphyrnidae; famiglia Isuridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 59 .» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:920:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo