Art. 5
In vigore dal 14 ago 2014
La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna è vietata a partire dalle ore 00:00 del 28 maggio 2014.
Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:894:oj#art-5