Art. 1

In vigore dal 14 ago 2014
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: 1) l'articolo 14 duodecies è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) essere un agente regolamentato quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (“agente regolamentato”) e soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 (*2) (*1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72." (*2)   GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1 »;" b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Se la società aerea è un agente regolamentato, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se il richiedente è stabilito nel territorio doganale della Comunità ed è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.»; 2) all'articolo 14 quatervicies è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   L'autorità doganale di rilascio comunica immediatamente all'appropriata autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime in suo possesso relative alla qualifica di operatore economico autorizzato: a) il certificato AEO — Sicurezza (AEOS) e il certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza (AEOF), compreso il nome del titolare del certificato e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché le relative motivazioni; b) informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e lo scopo della visita (processo di autorizzazione, valutazione, monitoraggio); c) eventuali riesami dei certificati AEOS e AEOF e relativi esiti. Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma non coperte dal sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies entro il 1o marzo 2015. Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazionì.»; 3) all'articolo 14 quinvicies è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis   Se del caso, in particolare se la qualifica di operatore economico autorizzato è considerata come requisito di base per la concessione dell'approvazione o di autorizzazioni o di agevolazioni previste da altre normative dell'Unione, l'accesso alle informazioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 quatervicies, paragrafo 4, può essere concesso anche alla competente autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile.'»; 4) l'allegato I quater è così modificato: a) il titolo della casella n. 15 è sostituito dal testo seguente: Testo di immagine «15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell’articolo 14 duodecies, paragrafo 4, e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all’articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3»; b) il titolo della nota esplicativa della casella n. 15 è sostituito dal testo seguente: «15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3:»; c) la nota esplicativa della casella n. 15 è sostituita dal testo seguente: «Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell'autorizzazione.La procedura doganale va indicata con le lettere utilizzate come titoli delle colonne (da A a K) per identificare i regimi doganali nel modello riportato nell'allegato 37, titolo I, punto B. Nei casi di cui all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3, indicare la qualifica ottenuta:agente regolamentato o mittente conosciuto, e il numero del certificato. Se il richiedente è titolare di uno o più certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, indicare il tipo e il numero del o dei certificati.»
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