Art. 1
In vigore dal 14 ago 2014
È vietata l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento in provenienza dai paesi di origine ivi indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:888:oj#art-1