Art. 1
In vigore dal 14 ago 2014
Gli Stati membri trasmettono i dati statistici sui vigneti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1337/2011 conformemente alla struttura esposta nelle definizioni della struttura dei dati in formato SDMX. Essi trasmettono i dati alla Commissione europea (Eurostat) avvalendosi dei servizi del punto di accesso unico o provvedono a che i dati siano disponibili in modo da consentire alla Commissione europea (Eurostat) di recuperarli utilizzando i servizi del punto di accesso unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:887:oj#art-1