Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 7 ago 2014
Misure transitorie
Le scorte di additivo esistenti, prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2014 in conformità alle disposizioni applicabili prima del 28 agosto 2014, possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al loro esaurimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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